Competenze
L’Organo Straordinario di Liquidazione è organo monocratico (in quanto Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, al quale compete la gestione del dissesto finanziario dell’ente (art. 252 del T.U.E.L.). L’Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Esso provvede:
- alla rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante l’alienazione di beni patrimoniali;
- Liquidazione della massa passiva.
Referente dell’Organo Straordinario di Liquidazione: Dott.ssa Susanna Pignatello