Descrizione
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice dei Contratti»), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
4. I lavori, le forniture ed i servizi possono essere effettuati in economia solo nel rispetto dei limiti economici e normativi contenuti nel presente Regolamento.
5. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 12 del DLgs 163/2006, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacita’ tecnico- professionale ed economico-finanziaria prescritti dagli art. 38 e succ del DLgs 163/2006 per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Tipo documento | Atto normativo |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 19 Novembre 2023 |
Formati | |
Licenze | Pubblico dominio |