Descrizione
(Ex art. 21 D.Lgs. 05 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini di raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Tipo documento | Atto normativo |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 19 Novembre 2023 |
Formati | |
Licenze | Pubblico dominio |