Descrizione
Il presente regolamento disciplina l’attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone e di capitali, o in altra qualsiasi forma, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963,n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n.1142.
Per attività o mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere si intendono quelle attività rivolte alla cura dell’aspetto esterno e che non implicano prestazioni di carattere medico- curativo- sanitario e cioè:estetista, truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore e simili.
Tipo documento | Atto normativo |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 18 Novembre 2023 |
Formati | |
Licenze | Pubblico dominio |